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Prenotazione 1E18FAC0

pronta alla consegna
ven 11 set, 08:00 ven 11 set, 18:00
1 giorno
noleggio · quotatore · 1 posti
Gommone 1
Pirelli Speedboats · PIRELLI 35 · 1234567
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    11 set

Prossimo movimentoConsegna 11 set, 08:00
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Contratto · MM-1E18FAC0
firmato
Qualificazione
noleggio ex art. 47 · recesso escluso art. 59-n · 14 clausole, 7 a doppia firma
Generato il
07/09, 15:25
Firmato il
07/09, 15:25
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Firme complete
Tutte le parti hanno compiuto entrambi gli atti

Il contratto e le approvazioni specifiche risultano agli atti.

Modello «noleggio-standard» v1: bozza interna, non validato da un legale

Il testo di questo contratto viene da un modello che nessun legale ha ancora validato. Resta un contratto valido e completo — clausole, doppia sottoscrizione e foro del consumatore ci sono — ma chi lo distribuisce al cliente ne risponde: falla rivedere prima di usarla su larga scala. NON validato da un legale. Come 'locazione-standard', va rivisto prima della distribuzione ai clienti (gate M8).

Lo stesso avviso è stampato in piede a ogni pagina del PDF. Lo stato dei modelli si vede in Impostazioni → Documenti e PDF.
Avanzamento firme · parti × due atti

4 di 4

Tour operator / Locatore o noleggiante

2/2 atti

Completata
Noleggiatore

2/2 atti

Completata
Parti del contratto
noleggio
Tour operator / Locatore o noleggiante
Demo Charter S.r.l.
P. IVA 01234567890paese IT
contratto · 07/09, 15:25
clausole 1341–1342 · 07/09, 15:25
Noleggiatore
Alessio Marvona
contratto · 07/09, 15:25
clausole 1341–1342 · 07/09, 15:25
Voucher
MM-1E18FAC0
Unità
Gommone 1 (IT) · 1234567
Misure
14 m f.t. · baglio 4,3 m · pescaggio 1,2 m
Periodo
11 set, 08:00 → 11 set, 18:00
Consegna e riconsegna

non indicato

Persone max
12
Importo
2.000,00 €
Soglia meteo
forza 6 Beaufort
Comandante
Manolo De leonibus · Patente senza limiti n. 09887654
Locatore: Demo Charter S.r.l.
Perché si firma due volte

Gli artt. 1341–1342 c.c. richiedono che le clausole più onerose siano approvate specificamente: prima si sottoscrive il contratto, poi — con un atto a parte, dopo averle lette — si approvano queste. Senza la seconda sottoscrizione sono inopponibili al cliente. L'elenco non è scritto a mano: si rigenera dal template a ogni contratto.

Condizioni · 14 clausole
1.
Oggetto, regime giuridico e divieto di collegamento di linea

Con il presente contratto il noleggiante mette a disposizione del noleggiatore l'unita' indicata nel voucher, munita di equipaggio, per il periodo, la zona di navigazione, il numero di persone e le finalita' ricreative ivi convenuti, verso il corrispettivo pattuito. Per tutta la durata l'unita' resta nella disponibilita' e nella gestione nautica e tecnica del noleggiante e l'equipaggio e' alle sue dipendenze (art. 47, comma 1, D.Lgs. 171/2005): il noleggiatore non riceve l'unita' in consegna, non ne acquista il godimento ne' la detenzione, non ne assume l'esercizio ne' i rischi della navigazione e non e' tenuto ad alcun titolo abilitativo alla condotta. Il presente contratto non e' una locazione e non produce gli effetti degli artt. 42 e seguenti del D.Lgs. 171/2005. In esecuzione del contratto l'unita' non puo' essere impiegata in attivita' di collegamento di linea con orari prestabiliti (art. 47, comma 2, D.Lgs. 171/2005); itinerario, orari e punti di imbarco e sbarco sono convenuti per il singolo noleggio e non integrano un servizio di linea ne' un'attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso ai sensi degli artt. da 396 a 418 del codice della navigazione.

2.
Comando, equipaggio e assenza di abilitazione del noleggiatore

Il comando e la condotta nautica dell'unita' competono esclusivamente al comandante designato dal noleggiante; l'equipaggio e' alle dipendenze del noleggiante, da lui solo riceve istruzioni e a lui risponde del proprio operato (art. 47, comma 1, D.Lgs. 171/2005). Il comandante e' munito del titolo abilitativo prescritto dalla normativa vigente per l'unita', per la zona di navigazione e per l'impiego a noleggio; gli estremi del titolo sono riportati nel voucher. Al comandante spettano la rotta, le manovre, l'ormeggio, l'ancoraggio e ogni decisione attinente alla sicurezza delle persone e dell'unita'. Il noleggiatore puo' proporre l'itinerario, ma non impartisce ordini al comandante e non assume il comando o la condotta dell'unita', neppure temporaneamente, neppure per singoli tratti di navigazione e neppure con il consenso del comandante. Al noleggiatore non e' richiesta alcuna abilitazione alla navigazione. La partecipazione delle persone imbarcate ai servizi di bordo, ammessa a giudizio del comandante ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 171/2005, non comporta trasferimento del comando ne' assunzione dei rischi della navigazione. Il noleggiante puo' sostituire il comandante o un membro dell'equipaggio per indisponibilita', turnazione o ragioni di sicurezza, fermo il possesso dei titoli prescritti. Ove il cliente intenda condurre personalmente l'unita', il contratto da stipulare non e' il presente ma un contratto di locazione, con i requisiti di abilitazione che ne conseguono.

3.
Obblighi del noleggiante e spese di esercizio

Il noleggiante mette a disposizione e mantiene l'unita' in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza prescritte per la zona di navigazione e per l'impiego a noleggio, munita dei documenti di bordo prescritti e coperta dall'assicurazione di cui alla clausola seguente (art. 48 D.Lgs. 171/2005); provvede a proprie spese, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione, alle riparazioni e alla sostituzione delle dotazioni deteriorate. Il noleggiante dichiara di avere presentato all'autorita' marittima o di navigazione interna competente la comunicazione di inizio attivita' e di detenere per l'unita' oggetto del contratto il certificato di idoneita' al noleggio in corso di validita'; gli estremi di entrambi sono riportati nel voucher. Prima della partenza l'equipaggio istruisce le persone imbarcate sull'ubicazione e sull'uso dei mezzi di salvataggio, sulle vie di uscita e sulle regole di comportamento a bordo. Restano a carico del noleggiante, in quanto attinenti all'armamento e alla gestione tecnica dell'unita' che resta nella sua disponibilita', il compenso e il vitto dell'equipaggio, il carburante e i lubrificanti, l'ormeggio nel porto di partenza, la manutenzione, le assicurazioni e i canoni dovuti per l'esercizio. Il voucher puo' porre a carico del noleggiatore le sole prestazioni facoltative e aggiuntive da lui richieste, con il relativo criterio di calcolo, quali gli ormeggi in porti diversi da quello di partenza e i consumi eccedenti l'itinerario convenuto. Il rifornimento, l'ormeggio e ogni operazione tecnica sono eseguiti dall'equipaggio: al noleggiatore non e' mai richiesto di manovrare, ormeggiare o rifornire l'unita'.

4.
Assicurazione estesa al noleggiatore e alle persone trasportate

L'unita' e' coperta da polizza di responsabilita' civile in corso di validita' (art. 41 D.Lgs. 171/2005 e D.Lgs. 209/2005). Trattandosi di unita' in uso commerciale adibita a noleggio, la copertura e' estesa al noleggiatore e alle persone trasportate per gli infortuni e i danni da essi sofferti in occasione o in dipendenza del presente contratto (art. 48 D.Lgs. 171/2005). Compagnia, numero di polizza, massimali e scadenza sono riportati nel voucher; copia della polizza e' tenuta a bordo ed e' esibita al noleggiatore che ne faccia richiesta. La copertura non e' subordinata ad alcuna dichiarazione liberatoria, rinuncia o manleva del noleggiatore o delle persone imbarcate.

5.
Forma scritta, dati obbligatori e documenti a bordo

Il presente contratto e' redatto per iscritto a pena di nullita' (art. 47, comma 3, D.Lgs. 171/2005); copia e' consegnata al noleggiatore al momento della conclusione e l'originale o una copia conforme e' conservato a bordo per tutta la durata del noleggio, a cura del noleggiante, insieme ai documenti dell'unita', alla copia vistata della comunicazione di inizio attivita' e all'elenco delle persone imbarcate, ed e' esibito a richiesta degli organi di controllo. Il voucher e gli allegati richiamati sono parte integrante del contratto e riportano i dati prescritti dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021, che le parti adottano per ogni tipologia di unita': la tipologia della prestazione; il numero progressivo dell'unita', corrispondente al contrassegno apposto in modo ben visibile sull'unita' insieme al nominativo dell'operatore; il numero massimo di persone imbarcabili e il numero delle persone da imbarcare; i dati anagrafici, il domicilio e il recapito telefonico del noleggiante e del noleggiatore. Poiche' al noleggiatore non e' richiesta alcuna abilitazione alla condotta, il contratto non riporta a suo carico estremi di patente nautica. Quando il noleggio ha per oggetto singole cabine o singoli posti, con ciascun noleggiatore e' stipulato un contratto distinto che indica il numero delle persone da imbarcare (art. 47, comma 4, D.Lgs. 171/2005); in tal caso il noleggiatore utilizza i soli spazi e posti indicati nel voucher e non vanta diritti sulle altre cabine, sugli altri posti o sull'unita' nel suo complesso, e resta fermo il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

6.
Persone da imbarcare
doppia firma

Il numero massimo di persone imbarcabili e' quello indicato nel voucher e risultante dai documenti dell'unita' e non e' derogabile per alcuna ragione: e' il numero sul quale sono dimensionati i mezzi di salvataggio e le dotazioni prescritte per l'impiego a noleggio. Si imbarcano soltanto le persone comprese nell'elenco consegnato al noleggiante prima della partenza, con i dati necessari agli adempimenti prescritti dall'autorita' marittima competente e dall'ordinanza locale applicabile alla base operativa; le variazioni sono comunicate fino alla chiusura dell'elenco e le persone imbarcate esibiscono all'imbarco un documento di identita' in corso di validita'. I minori sono imbarcati sotto la vigilanza di chi ne ha la responsabilita'. Il comandante rifiuta l'imbarco delle persone eccedenti il numero massimo, di quelle non comprese nell'elenco e di quelle che si presentano in condizioni incompatibili con la sicurezza della navigazione; per le sole persone rimaste a terra per tali ragioni non e' dovuto rimborso e il corrispettivo non si riduce.

7.
Corrispettivo, imbarco e ritardo del noleggiatore
doppia firma

Il corrispettivo indicato nel voucher comprende la messa a disposizione dell'unita', le prestazioni dell'equipaggio, l'assicurazione e le dotazioni di bordo; le sole voci addebitabili in aggiunta sono quelle espressamente elencate nel voucher con il relativo criterio di calcolo. Nessun importo ulteriore, non elencato al momento della conclusione del contratto, puo' essere richiesto al noleggiatore successivamente, ne' il corrispettivo pattuito puo' essere modificato unilateralmente dal noleggiante. L'obbligo del noleggiante di dare inizio alla navigazione diventa esigibile dopo il pagamento del corrispettivo alle scadenze indicate nel voucher, la costituzione del deposito cauzionale ove previsto e la consegna dell'elenco delle persone da imbarcare; il noleggiante puo' sospendere l'imbarco fino al pagamento integrale delle somme dovute alla data convenuta. Luogo e ora di imbarco sono quelli indicati nel voucher: il ritardo del noleggiatore o delle persone da imbarcare non prolunga la durata del noleggio, che termina comunque all'ora convenuta, e non da' diritto a riduzione del corrispettivo; decorso il tempo di attesa indicato nel voucher il comandante puo' salpare e la prestazione si intende eseguita per il tempo residuo. Il prolungamento della navigazione oltre l'orario convenuto e' ammesso solo se richiesto dal noleggiatore e accettato dal comandante ed e' compensato secondo la sola regola indicata nel voucher; le regole di calcolo non sono cumulabili. Nessuna penale per ritardata riconsegna dell'unita' e' applicabile al presente contratto: l'unita' non e' consegnata al noleggiatore e resta per l'intera durata nella disponibilita' del noleggiante.

8.
Decisioni di sicurezza, meteo e interruzione della navigazione
doppia firma

L'itinerario indicato nel voucher ha carattere indicativo. La decisione di partire, di modificare l'itinerario, di ritardare la partenza, di abbreviare o interrompere la navigazione e di anticipare il rientro spetta al comandante, che la assume in base alle condizioni meteo-marine previste e in atto, allo stato dell'unita', alle persone imbarcate e alle prescrizioni dell'autorita' marittima competente e dell'ordinanza locale vigente presso la base operativa; entro questi limiti la sua valutazione prevale su ogni diversa richiesta del noleggiatore e non costituisce inadempimento. L'uscita non ha comunque luogo quando le condizioni meteo-marine superano la soglia indicata nel voucher, quando l'autorita' competente vieta o sospende la navigazione o quando l'ordinanza locale sospende l'attivita'. Per le moto d'acqua, per le derive a vela e per i piccoli natanti a remi l'uscita non ha luogo in assenza di condizioni meteo-marine favorevoli. Quando per una di tali cause, o per avaria dell'unita', la navigazione non ha inizio, e' abbreviata o e' interrotta, il noleggiatore ha diritto, a propria scelta, allo spostamento a una data disponibile o al rimborso della quota di corrispettivo proporzionale alla prestazione non eseguita, senza trattenute, senza spese e senza penali per alcuna delle parti; se la causa e' imputabile al noleggiante resta salvo il diritto del noleggiatore al risarcimento del maggior danno secondo le norme di legge. Se l'interruzione e' imputabile al noleggiatore o alle persone da lui imbarcate, il corrispettivo resta dovuto.

9.
Obblighi del noleggiatore e divieti di impiego
doppia firma

Il noleggiatore e le persone da lui imbarcate osservano le istruzioni impartite dal comandante e dall'equipaggio per la sicurezza della navigazione, partecipano al briefing di sicurezza prima della partenza, indossano i mezzi di salvataggio individuali quando il comandante lo prescrive e non si imbarcano in stato di alterazione da alcol o da sostanze. Il noleggiatore non puo' cedere il contratto ne' subnoleggiare l'unita' senza il consenso scritto del noleggiante; l'unita' non puo' essere impiegata per finalita' diverse da quelle ricreative convenute, ne' per attivita' commerciali, competizioni sportive, trasporto di merci o appoggio alle immersioni subacquee non espressamente autorizzati. Il comandante puo' rifiutare l'imbarco, o disporre lo sbarco nel primo approdo utile, di chi si trovi in stato di alterazione da alcol o da sostanze, non esibisca i documenti richiesti o non osservi le prescrizioni di sicurezza, mettendo comunque in pericolo la sicurezza della navigazione, delle persone o dell'unita'; il provvedimento e' annotato per iscritto con la sua motivazione e ne e' data copia al noleggiatore. Per la sola persona sbarcata e per la sola parte di navigazione non goduta non e' dovuto rimborso.

10.
Ripartizione dei rischi e prova dei danni
doppia firma

I rischi e la responsabilita' della navigazione restano in capo al noleggiante, che conserva la disponibilita', la custodia e la gestione nautica dell'unita' per mezzo dell'equipaggio (art. 47, comma 1, D.Lgs. 171/2005). Al noleggiatore non e' opposto alcun inventario di consegna e non gli sono addebitati l'usura, le avarie, i vizi dell'unita', i danni derivanti dalla condotta del comandante e dell'equipaggio, dall'incaglio, dall'urto o dalla collisione, dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Il noleggiatore risponde dei soli danni cagionati con dolo o colpa da se' medesimo o dalle persone da lui imbarcate all'unita', agli arredi, alle dotazioni e alle attrezzature affidate al loro uso, nonche' ai terzi, compresi l'uso improprio delle attrezzature di bordo e la violazione delle istruzioni del comandante. Il danno e' rilevato quando si verifica, o al piu' tardi allo sbarco, in contraddittorio, con annotazione a verbale e fotografie datate; ciascuna parte fa annotare le proprie osservazioni e riceve copia del verbale, e nessun addebito e' operato per danni non rilevati in questa forma. La sottoscrizione del verbale non comporta rinuncia a contestare l'addebito ne' riconoscimento del debito, non inverte l'onere della prova e non limita le eccezioni e le prove opponibili dal noleggiatore. Nessuna somma e' richiesta al noleggiatore a titolo di garanzia per i rischi della condotta nautica, che non gli e' attribuita.

11.
Deposito cauzionale
doppia firma

Il deposito cauzionale eventualmente indicato nel voucher garantisce esclusivamente i danni imputabili al noleggiatore o alle persone da lui imbarcate ai sensi della clausola precedente e le somme dovute per il prolungamento della navigazione. Non e' commisurato al valore dell'unita' ne' alla franchigia delle polizze del noleggiante e non garantisce i rischi della navigazione, l'usura e le avarie, che restano in capo al noleggiante. Ogni trattenuta e' preceduta da contestazione scritta e documentata, comunicata al noleggiatore con l'indicazione dell'importo, delle sue ragioni e del relativo giustificativo, e con un termine non inferiore a sette giorni per le sue osservazioni. La somma non trattenuta e' restituita, o l'autorizzazione sulla carta di pagamento e' rilasciata, entro il termine indicato nel voucher.

12.
Cancellazione e sostituzione della unita
doppia firma

La cancellazione da parte del noleggiatore e' regolata dagli scaglioni indicati nel voucher e calcolati sul corrispettivo del noleggio. Se la cancellazione proviene dal noleggiante, o se il noleggio non e' eseguito per causa a lui imputabile, il noleggiatore ha diritto al rimborso integrale delle somme versate e alla penale a proprio favore indicata nel voucher, salvo il maggior danno; le due misure sono determinate in modo da restare tra loro proporzionate. Per giustificato motivo tecnico, di sicurezza o organizzativo il noleggiante puo' sostituire l'unita' con altra di caratteristiche, capienza e dotazioni equivalenti o superiori, per la stessa data e allo stesso prezzo, dandone comunicazione al noleggiatore appena ne ha notizia; se l'unita' offerta ha caratteristiche inferiori, il noleggiatore puo' a propria scelta accettarla con riduzione proporzionale del corrispettivo oppure recedere senza penale con rimborso integrale di quanto versato. Restano ferme le ipotesi di mancata partenza, abbreviazione o interruzione disciplinate dalla clausola sulle decisioni di sicurezza e sulle condizioni meteo-marine, che non costituiscono cancellazione.

13.
Recesso del consumatore

INFORMATIVA SUL RECESSO — Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), il diritto di recesso di 14 giorni previsto per i contratti a distanza NON si applica ai servizi riguardanti le attivita' del tempo libero quando il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici, come nel presente contratto. Restano ferme le condizioni di cancellazione indicate nel voucher.

14.
Legge applicabile e foro competente

Il contratto e' regolato dalla legge italiana. Per il noleggiatore che riveste la qualita' di consumatore e' competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, inderogabilmente; non e' pattuita alcuna deroga convenzionale della competenza territoriale ne' alcuna clausola compromissoria, e nessuna diversa attribuzione di competenza e' opponibile al consumatore. La scelta di una legge diversa non priva il consumatore della tutela assicurata dalle norme imperative del Paese in cui ha la residenza abituale (art. 6 Reg. UE 593/2008).

Noleggiatore
Alessio Marvona
2 di 2 · firmato
Firma 1 di 2 · sottoscrizione del contratto
Contratto sottoscritto il 07/09, 15:25
firma a schermo, raccolto in presenza dall'operatore gestionale@demo
Firma 2 di 2 · approvazione specifica delle clausole (artt. 1341–1342 c.c.)
Clausole approvate specificamente il 07/09, 15:25
raccolto in presenza dall'operatore gestionale@demo
  1. 6. Persone da imbarcareleggi
  2. 7. Corrispettivo, imbarco e ritardo del noleggiatoreleggi
  3. 8. Decisioni di sicurezza, meteo e interruzione della navigazioneleggi
  4. 9. Obblighi del noleggiatore e divieti di impiegoleggi
  5. 10. Ripartizione dei rischi e prova dei dannileggi
  6. 11. Deposito cauzionaleleggi
  7. 12. Cancellazione e sostituzione della unitaleggi
Elenco come fu approvato: resta questo anche se il template cambia.
Tour operator / Locatore o noleggiante
Demo Charter S.r.l.
2 di 2 · firmato
Firma 1 di 2 · sottoscrizione del contratto
Contratto sottoscritto il 07/09, 15:25
firma a schermo, raccolto in presenza dall'operatore gestionale@demo
Firma 2 di 2 · approvazione specifica delle clausole (artt. 1341–1342 c.c.)
Clausole approvate specificamente il 07/09, 15:25
raccolto in presenza dall'operatore gestionale@demo
  1. 6. Persone da imbarcareleggi
  2. 7. Corrispettivo, imbarco e ritardo del noleggiatoreleggi
  3. 8. Decisioni di sicurezza, meteo e interruzione della navigazioneleggi
  4. 9. Obblighi del noleggiatore e divieti di impiegoleggi
  5. 10. Ripartizione dei rischi e prova dei dannileggi
  6. 11. Deposito cauzionaleleggi
  7. 12. Cancellazione e sostituzione della unitaleggi
Elenco come fu approvato: resta questo anche se il template cambia.
La firma è a schermo, non grafometrica, raccolta in presenza della parte: ciascuno dei due atti resta registrato con istante proprio e con l'operatore che l'ha raccolto, nell'evidenza e nel registro di audit.